lo Statuto

Associazione culturale e di promozione sociale

Sono Donna Scelgo Donna

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.       E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione culturale e di promozione sociale denominata: ''Sono Donna Scelgo Donna'' ovvero con l’acronimo S.D.S.D. con sede legale in Friuli Venezia Giulia,  nel Comune di Udine, in Via Pozzuolo 226, e sedi nelle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.

Art. 2 (Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività culturale, di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
• Sostenere la cultura del rispetto tra i sessi, del contrasto alla violenza, in particolare contro le donne, del contrasto al mobbing, della solidarietà e della pace tra i popoli;
• Promuovere il lavoro femminile, in tutti i suoi aspetti, evidenziando le abilità delle donne, in particolare nel mondo dell’artigianato e dell’arte nelle sue varie forme, anche attraverso iniziative come mostre ed esposizioni che valorizzino la creatività femminile;
• Sostenere l’informazione e la creazione di una mentalità basata sulla comunicazione e valorizzazione delle diverse culture, del rispetto reciproco finalizzando le iniziative alla comprensione delle diversità e all’integrazione;
• Valorizzare la comunicazione multilingue per una più ampia diffusione dei messaggi positivi, e la comunicazione nelle lingue che sono caratteristiche della regione come il friulano, lo sloveno, il resiano e le germanofone, per la valorizzazione delle lingue tradizionali;
• diffondere e sviluppare la cultura della più ampia partecipazione diretta ed indiretta delle donne  e dei giovani alla gestione della cosa pubblica;
• promuovere corsi di formazione e mantenere i rapporti con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le associazioni culturali, le forze politiche e sociali, al fine di sviluppare le idee indicate nel manifesto dei principi denominato “Intese e Patto”;
• promuovere incontri, dibattiti, convegni, conferenze e progetti utili a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento delle donne e dei giovani alla vita pubblica e l’approfondimento dei valori civici democratici;
• provvedere al coordinamento ed alla promozione delle attività della associazione e dei singoli associati e alla costituzione di nuove associazioni;
• promuovere la nascita di propri strumenti di informazione, verificando tutte le possibilità di accesso a fondi e finanziamenti pubblici e privati.

Art. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutti coloro che fanno richiesta di adesione, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno, e si impegnano a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Ogni diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
a. fondatori (promotori e firmatari dell'atto costitutivo);
b. ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
c. sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
d. benemeriti/onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione);
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in maniera diretta o per delega.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata ed effettuate su incarico del Presidente o suo delegato.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e i regolamenti emanati. L'ammontare della quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione, può essere escluso dalla stessa.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio degli Arbitri.
2. Tutti gli organi elettivi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto e/o comunicazione telematica da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea vota secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il regolamento interno;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo e i propri membri supplenti e i subentranti, secondo le modalità previste dal regolamento;
- eleggere i  membri del Collegio degli Arbitri;
- approvare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Art. 9 (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Il regolamento fissa il numero delle deleghe per ciascun aderente, comunque non superiori a tre.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con voto favorevole dei 2/3 dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei presenti.

Art. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia rifondendo le eventuali spese secondo il regolamento.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dodici membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il programma dell'attività nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea e gli interventi necessari ad attuarlo.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
4. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissione dei nuovi soci e può individuare tra i propri soci benemeriti un proprio presidente onorario con incarico di particolare rappresentanza.
6. Ogni componente rimane in carica per tre anni ed ha l'obbligo di partecipare alle riunioni; la carica di consigliere decade dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sostituzione del consigliere decaduto con il proprio supplente ed in mancanza di questo con il primo dei non eletti di cui all'art.8.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Il Consiglio Direttivo può essere costituito da 6 membri effettivi e 6 supplenti, in questo caso il Consiglio Direttivo è validamente costituito purchè alle riunioni partecipino almeno la metà più uno dei membrei effettivi, che possono essere sostituiti dai membri supplenti dotati di delega.
9. Qualora il Direttivo sia costituito nelle forme di cui al comma 8 la seduta è ritenuta valida e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 (Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita. Il Presidente può nominare un suo supplente cui affidare il compito di portavoce o di particolare rappresentanza.
3. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di convocare entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 13 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
2. Il Tesoriere può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo oppure tra i Soci componenti l'Assemblea. Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
3. Il Tesoriere ha il compito della tenuta dei libri e delle scritture contabili, lo svolgimento di ogni altro adempimento in materia amministrativa, contabile e fiscale.
4. Il Tesoriere fornisce periodiche notizie sull'andamento dei conti al Consiglio Direttivo e lo coadiuva nella discussione del bilancio.
5. Il Tesoriere può avvalersi, su approvazione del Consiglio Direttivo, di commercialisti, consulenti fiscali, procuratori e collaboratori.

Art.14 (Il Collegio degli Arbitri)

1. Il Collegio degli Arbitri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all'Associazione. Il Collegio degli Arbitri provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Collegio degli Arbitri restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio degli Arbitri viene svolto a titolo gratuito.
2. Al Collegio degli Arbitri dovrà essere sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione e/o gli Organi della stessa. Il Collegio degli Arbitri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci.
3. L'attività del Collegio degli Arbitri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.

Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art. 16 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi, rimborsi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000;
d) iniziative promozionali.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal regolamento, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 7. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari.

Art. 19 (Regolamento interno)

1. Per regolare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, in conformità ai principi statutari, provvede alla redazione di un regolamento che disciplina e precisa le norme dello Statuto.
2. Il Regolamento e le sue modificazioni devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Art. 20 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del primo bilancio d'esercizio l'Assemblea ordinaria delibera l'ammontare della quota associativa.

Art. 21 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 22 (Consorzi/coordinamenti)

1. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.


Lo Statuto è stato registrato a Udine il 16 febbraio 2005, atto n. 1583. Le modifiche successivamente apportate sono state registrate a Udine il 30 gennaio  2008, atto n. 1196
Udine, 30 dicembre 2008

La Presidente
Arch. Alessandra Battellino